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Circolare n. 202 del 12/02/2024

Decreto obbligo di istruzione

Ai docenti - Ai genitori - Al Personale ATA

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da Dott.ssa Mariarosaria Tufano

Con la presente si comunica che il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/23 di conversione del Decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" (cd "Decreto Caivano").

Il testo del decreto convertito in legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie. Nello specifico con detto articolo, vengono introdotte le seguenti novità.

È stato integralmente riscritto l’articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) con l’articolo 12, comma 1, “Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione” in cui si ridefinisce la disciplina sull’esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale. Si riportano, a titolo indicativo, alcuni passaggi importanti dell’art.12 della L.159/2023: Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione dello stesso responsabile invitandolo ad ottemperare alla legge.

In ogni caso costituisce elusione dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

È stato introdotto nel codice penale l’articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni       in caso di violazione dell’obbligo di istruzione          

(sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex legge) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze  ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

 Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

La Dirigente scolastica  

Dott.ssa Mariarosaria Tufano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

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